CENTRO STUDI

FRANCESCO FELTRIN

“...allora nessuno ci aveva chiamato a fare qualcosa
ma molti hanno sentito il bisogno di testimoniare con la lotta
la loro fede nella libertà”

F. Feltrin - Rubano 25 aprile 2008



Centro Studi Feltrin
Via Concariola, 7
35139 - Padova
info@centrostudifeltrin.it

 STATUTO

 ORGANIZZAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

Centro Studi
“FRANCESCO FELTRIN”


Art. 1

Denominazione e sede

1.    E’ costituita, con sede a Padova in Via Concariola 7 l’Associazione denominata "Centro Studi Francesco Feltrin". Di seguito chiamato Centro Studi.

2.    Il cambiamento della sede legale non comporta modifica dello Statuto.

 


Art. 2

Statuto

1.    L’organizzazione del Centro Studi è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge del 7 Dicembre 2000 n. 383, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2.    L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 


Art. 3

Efficacia dello Statuto

1.    Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Centro Studi; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

 


Art. 4

Modificazione dello statuto

1.    Il presente statuto è modificato dall’assemblea, appositamente convocata, con deliberazione adottata con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi titolo e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

 


Art. 5

Interpretazione dello statuto

1.    Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice Civile

 


Art. 6

Finalità

1.    Il Centro Studi, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ha lo scopo di tutelare e diffondere il patrimonio culturale e politico di Francesco Feltrin; di far conoscere i valori della Resistenza e delle Istituzioni democratiche nate dalla Costituente repubblicana; di promuovere e divulgare le idee di Libertà, Giustizia e Progresso, che hanno guidato la sua azione; di estendere la conoscenza sul funzionamento e sui processi decisionali delle Istituzioni presenti sul territorio, onde favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica; di individuare, sviluppare e   perseguire obiettivi di sviluppo e diffusione dei valori etici, umanitari, solidaristici e di democrazia, che sono stati riferimento costante della sua esistenza.  

 


Art. 7

Attività

1.     Per il raggiungimento delle suddette finalità il Centro Studi potrà:

a.    ordinare il materiale al fine di costituire l’Archivio Feltrin, curare la pubblicazione degli scritti e dei carteggi di Francesco Feltrin, nonché raccogliere, conservare ed ordinare ogni altro materiale inerente alla storia del socialismo nazionale e locale, alla Resistenza, con particolare riferimento a quella veneta e padovana, al ruolo delle Istituzioni locali di Padova e del Veneto;

b.    svolgere attività di studio, ricerca e formazione su problematiche inerenti i temi della convivenza sociale e civile e delle idee del socialismo riformista nei settori delle politiche sociali, dell’economia e lavoro, della giurisdizione, delle finanze, della comunicazione e media, della pubblicità, dei servizi, dell’ambiente e territorio e più in generale delle discipline politiche, economiche e sociali con particolare riferimento al riformismo socialista contemporaneo italiano  ed europeo;

c.    promuovere nel campo degli studi storici, sociali e culturali, ricerche, convegni, corsi di formazione ed aggiornamento onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, anche istituendo borse di studio a favore di giovani studiosi, collaborando, ove possibile, con Enti pubblici e privati e con le Istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali;

d.    curare in proprio la pubblicazione, laddove esistano le condizioni, di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;

e.   attivare la collaborazione, anche in regime di convenzione, con altri Enti ed Istituzioni;

f.   partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni ed organizzazioni, purché non lucrative, che abbiano come scopo attività attinenti alle finalità dell’Associazione;

g.   svolgere, inoltre, ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

 


Art. 8

Soci

1.     Soci si distinguono in Soci fondatori e Soci ordinari. Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all’Atto costitutivo del Centro Studi ed hanno versato la relativa quota associativa.

2.     Sono Soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata, con criteri di assoluta discrezionalità, dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio medesimo. 

3.     Soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati tali anche per l’anno successivo, con l’obbligo al versamento della quota annuale di associazione.

4.     La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci.

 


Art. 9

Ammissione

1.    Possono aderire al Centro Studi tutte le persone fisiche che condividono le finalità dello stesso e si impegnano concretamente a realizzarle.

2.    L’iscrizione avviene su domanda scritta da presentare al Consiglio Direttivo, la cui deliberazione sarà ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile.

3.    L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 


Art. 10

Diritti e doveri degli iscritti

1.    Gli iscritti al Centro Studi:

hanno il diritto di eleggere gli organi dirigenti e di candidarsi per le cariche sociali della stessa;

a.     hanno il diritto di essere informati sulle attività del Centro Studi e di controllo sull’andamento del medesimo come stabilito dallo statuto e dalle leggi vigenti;

b.    hanno il diritto ad essere rimborsati dalle spese realmente sostenute per l’attività istituzionale del Centro Studi, ai sensi di legge;

c.    hanno il dovere di svolgere la propria attività verso il Centro Studi e verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro;

d.    hanno il dovere di versare la quota associativa, se prevista e secondo l’importo annualmente stabilito;

e.    hanno il diritto e il dovere di partecipare alle iniziative del Centro Studi secondo le loro possibilità e disponibilità.

 


Art. 11

Provvedimenti disciplinari

1.    Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al consiglio direttivo le proprie controdeduzioni:

a.    ammonizione;

b.   sospensione e tempo determinato;

c.    decadenza;

d.   esclusione.

2.    La competenza per l’irrorazione dei provvedimenti di cui ai punti a e b è demandata all’assemblea.

3.    Contro i provvedimenti di cui ai punti a e b l’interessato può presentare ricorso in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al consiglio direttivo il quale decide con parere definitivo, mentre per i punti c e d valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 12 comma cinque e seguenti.

 


Art. 12

Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

1.    La qualità di iscritto al Comitato si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

2.    Si perde per dimissioni qualora l’iscritto presenti al consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua iscrizione.

3.    Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza al Centro Studi di cui agli articoli 9 e 10 o qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall’articolo 11.

4.    Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza al Centro Studi.

5.    La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Centro Studi.

6.    I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal consiglio direttivo all’assemblea.

7.    Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’interessato, per raccomandata, da parte del consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del consiglio stesso, saranno rese note all’assemblea.

8.    L’assemblea delibera a scrutinio segreto.

9.    Il provvedimento irrorato dall’assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell’interessato, al consiglio direttivo, con le modalità dell’articolo 10 comma 2 e sulla quale l’assemblea delibererà l’accettazione o meno.

 


Art. 13

Organi del Centro Studi

1.     Sono organi dell’associazione:

a.     assemblea dei soci;

b.     consiglio direttivo;

c.     presidente;

d.     collegio dei revisori dei conti.

 


Art. 14

Composizione dell’assemblea

1)    L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con le quote associative.

2)    E’ presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questo, dal componente il consiglio direttivo più anziano d’iscrizione al Centro Studi.

3)    All’assemblea possono partecipare, su invito del Direttivo e senza diritto di voto, consulenti esperti sulle materie da trattare.

 

 


Art. 15

Convocazione dell’assemblea

1.    L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e ogni due anni per l’elezione delle cariche sociali.

2.    L’assemblea è convocata dal Presidente, con lettera da inviare a domicilio degli iscritti, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

3.    L’avviso deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

4.    La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.

5.    I verbali dell’assemblea devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono inseriti nell’apposito registro.

 


Art. 16

Ulteriori convocazioni dell’assemblea

1.     L’assemblea si riunisce, altresì, in qualunque periodo e specificatamente:

a.    quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all’assemblea;

b.    quando il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità:

c.   nel caso di cui alla lettera a il presidente deve convocare l’assemblea entro un mese con le modalità previste ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16.

 


Art. 17

Validità delle riunioni dell’assemblea

1.    L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2.    In caso di impedimento a partecipare all’assemblea, ogni iscritto avente titolo, potrà farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro iscritto avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

 


Art. 18

Validità delle deliberazioni dell’assemblea

1.    L’assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.

2.    Per le proposte di modifica dello statuto, per lo scioglimento del Centro Studi, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l’assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi titolo.

3.    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 


Art. 19

Attribuzioni dell’assemblea

1.    L’assemblea ha il compito di:

a.    deliberare l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

b.   esaminare questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal presidente di concerto con il consiglio direttivo;

c.    eleggere a scrutinio segreto i componenti il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti;

d.    deliberare su proposta del consiglio direttivo l’approvazione del regolamento applicativo dello statuto;

e.   nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la commissione elettorale, anche in funzione di seggio e stabilire il numero dei componenti il consiglio direttivo;

f.   assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti in base all’articolo 12.

 


Art. 20

Il consiglio direttivo

1)    Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall’assemblea; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere revocato.

2)    Per essere eletti nel consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci donatori attivi, collaboratori e benemeriti.

3)    Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e assume le deliberazioni a maggioranza dei presenti.

4)    Partecipa al consiglio direttivo, in modo permanente e con diritto di voto, un membro della famiglia di Francesco Feltrin.

5)    I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

 

Art 21

Attribuzioni del consiglio direttivo

1.    Il consiglio direttivo è l’organo di governo del Centro Studi e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’assemblea.

2.    E’ eletto dall’assemblea secondo le modalità previste dagli articoli 19.

3.    In particolare:

a.   provvede all’amministrazione del Centro Studi;

b.  provvede al suo interno alla elezione del presidente, del vice presidente, del segretario e dell’amministratore, nonché di qualsiasi altra nomina che si rendesse necessaria;

c.   designa i rappresentanti del Centro Studi in organismi e/o commissioni esterne permanenti;

d.   fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea;

e.  assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

f.   predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

g.   prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti dal Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Centro Studi;

h.  delibera sull’ammissione di nuovi iscritti;

i.    autorizza il presidente a stare in giudizio sia dinnanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinnanzi a collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del Centro Studi;

j.    compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del Centro Studi.

k.   delibera sulle quote associative, se dovute, ne fissa l’importo.

 


Art. 22

Il Presidente

1.    Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal componente più anziano d’età dello stesso.

2.    Il presidente rappresenta legalmente il Comitato e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.

3.    Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea a maggioranza dei presenti.

4.    Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per il rinnovo degli organi statutari.

5.    In particolare il presidente:

a.    vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell’associazione e veglia sull’osservanza dello statuto;

b.    indice le riunioni del consiglio direttivo e convoca l’assemblea, assumendone in entrambi i casi, la presidenza;

c.    attua le deliberazioni del consiglio direttivo;

d.    firma la corrispondenza e, in unione col segretario e l’amministratore, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;

e.    cura il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 196/03 sulla privacy e successive modifiche o integrazioni, in materia di trattamento e riservatezza dei dati;

f.     tiene i rapporti con le Istituzioni e con gli altri organismi operanti sul territorio;

g.    prende ogni provvedimento d’urgenza, anche se non contemplato nel presente statuto, compresi atti cautelativi e conservativi  nonché tutti gli altri atti di carattere giudiziario, fatto salvo l'obbligo di  sottoporli alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;

h.   congiuntamente all’amministratore  ha la firma sul conto corrente e sulle operazioni bancarie

 


Art. 23

Il vice presidente

1.    Il vice presidente è eletto dal consiglio direttivo, fra i suoi componenti, nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

2.    Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

3.    Opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

 


Art. 24

Il segretario

1.    Il segretario è eletto dal consiglio direttivo, fra i suoi componenti, nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

2.    Redige i verbali del consiglio direttivo, dell’assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro interni al Centro Studi.

3.    E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio del Comitato, ne cura la corrispondenza insieme al presidente con il quale collabora nell’attività ordinaria.

4.    Collabora con l’amministratore nella tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

 


Art. 25

L’amministratore

1.    L’amministratore è eletto dal consiglio direttivo, fra i suoi componenti, nella prima riunione convocata dopo le elezioni e ne attua le decisioni.

2.    Cura, in collaborazione con il presidente e con il segretario, la parte amministrativa di tutte le attività del Centro Studi firmando i relativi documenti.

3.    Provvede, con la collaborazione del segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere il bilancio da sottoporre al consiglio direttivo.

4.    Congiuntamente al presidente, ha la firma sul conto corrente e sulle operazioni bancarie.

 


Art. 26

Il collegio dei revisori dei conti

1.    Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea fra gli iscritti aventi titolo, secondo le modalità degli articoli 19.

2.    I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

3.    Il collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare, al suo interno, il presidente.

4.    I membri del collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel consiglio direttivo.

5.    Il collegio si riunisce almeno quadrimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

6.    I membri del collegio possono essere invitati alle riunioni del consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

7.    Il collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il presidente.

 


Art. 27

Norme generali sugli organi

1.    Tutti gli organi sociali durano in carica due anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

2.    Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

3.    Tutte le cariche elettive sono gratuite.

4.    I nuovi membri inseriti, a copertura delle vacanze, restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

5.    I componenti gli organi del Comitato, che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

 


Art. 28

Le risorse economiche

1.     Le risorse economiche del Comitato sono costituite da:

a.     contributi degli aderenti;

b.    contributi dei privati;

c.     contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d.    contributi di organismi internazionali;

e.    donazioni o lasciti testamentari;

f.     rimborsi derivanti da convenzioni;

g.    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio;

h.    ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 383/2000.

 


Art. 29

I beni

1.    I beni del Centro Studi sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2.    I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dal Centro Studi e sono ad esso intestati.

3.    I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del Centro Studi sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

4.    Tutti i documenti o eventuali beni mobili, appartenuti a Francesco Feltrin e collocati presso la sede del Centro Studi, rimangono di proprietà della sua Famiglia, a meno che, la stessa, non ne disponga la donazione allo stesso.

 


Art. 30

Divieto di distribuzione degli utili

1.    Il Centro Studi ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.    Il Centro Studi ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 


Art. 31

I proventi derivanti da attività marginali

1.    I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio del Centro Studi.

2.    L’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie del Centro studi e con i principi della leggi vigenti.

 


Art. 32

Il bilancio

1.    I documenti di bilancio del Centro Studi sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2.    Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

3.    Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

4.    I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

 


Art. 33

Le convenzioni

1.    Le convenzioni fra il Centro Studi ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente, quale suo legale rappresentante.

2.    Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede del Centro Studi.

 


Art. 34

Responsabilità del Comitato

1.    Il Comitato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

2.    Il Comitato può assicurarsi per i danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

 


Art. 35

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1.    Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea, appositamente convocata, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2.    In caso di scioglimento o cessazione del Centro Studi, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o ad enti non lucrativi socialmente utili aventi finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto agli articoli 6 e 7 e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale e culturale.

 


Art. 36

Disposizioni finali

1)    Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

   


Letto, firmato e sottoscritto

  • ARNAU Francesco
  • ANDREETTA Antonio
  • BOVO Francesco
  • CECCON Armando
  • COLETTO Giuseppe
  • FELTRIN Barbara
  • FIORENZATO Giovanni
  • FRANZIN Elio
  • GOMIERO Giovanni
  • GOTTARDO Amedeo
  • GROSSELE Paolo
  • MAISTRELLO Annita
  • MERCANZIN Paolo
  • MEZZALIRA Bruno
  • SQUIZZATO Luciano
  • ZORZI Giorgio

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